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STATUTO

 

ART.1 -DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione Donne della Vite.

 

ART.2- SEDE

La  sede  dell’Associazione  viene fissata in  Montecalvo Versiggia  (PV),

frazione  Piane 11, e su richiesta del Presidente e con l'approvazione del

Consiglio Direttivo potrà essere istituita una sede operativa.

 

ART.3 - SCOPI E FINALITA'

L'Associazione non ha fini di lucro ed i suoi scopi sono:

- diffondere  e  valorizzare la  cultura viticola ed  enologica  attraverso il

coinvolgimento del mondo femminile di operatrici del settore vitivinicolo;

- promuovere,  valorizzare  e  tutelare  la professionalità  femminile  del

settore vitivinicolo, in un'ottica di pari opportunità;

- evidenziare e valorizzare gli aspetti di etica, estetica e bellezza legati al

mondo della vite;

- favorire  l'incontro  fra  produttrici  vitivinicole,  operatrici  del  settore

viticolo ed enologico e pubblico finale.

Per il raggiungimento dello scopo associativo  l'Associazione svolge tutte

le attività culturali, scientifiche, didattiche ed editoriali, mostre e concerti,

atti a divulgare la conoscenza del mondo della vite.

L'Associazione potrà promuovere inoltre, direttamente e/o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e privati, ogni iniziativa ritenuta utile e/o necessaria al raggiungimento dello scopo associativo.

Pertanto l'Associazione promuoverà in generale:

- attività culturali: convegni, conferenze, ricerche, consulenze, degustazioni, eventi aperti al pubblico o ai soli soci, visite in aziende agroalimentari, viaggi enogastronomici, proiezioni di filmati e documenti, produzione di filmati ed archivio fotografico;

- attività di formazione: corsi di formazione, didattica, stages, incontri;

- attività editoriale: pubblicazione di periodici, libri ed articoli inerenti la viticoltura, l'enologia e l'enogastronomia o comunque inerenti a tutti gli scopi e attività dell’associazione.

L'associazione, in conformità e nei limiti previsti dalla vigente normativa fiscale in materia, potrà anche svolgere attività commerciali connesse o strumentali agli scopi istituzionali.

 

ART.4 - EMBLEMA E LOGO

Il logo dell'Associazione è rappresentato da una D maiuscola stilizzata adornata da un tralcio di vite ed un grappolo d’uva.                                              

 

ART.5 - QUALIFICA DI SOCIO

Possono essere soci le Donne che abbiano compiuto la maggiore età che operano nel settore della vite o comunque inserite in tale circuito quali ad esempio agronome, coltivatrici, produttrici, enologhe, sommelier, ristoratrici, enotecarie, giornaliste, ricercatrici, creative, purché operanti in ambiti affini al settore viti-vinicolo.

Potranno associarsi anche uomini maggiorenni legati al mondo della vite e animati dallo stesso spirito fondatore dell'associazione.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi; è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa nel senso che la partecipazione, salvo il diritto di recesso non può essere richiesta per un periodo di tempo determinato.

 

ART.6 -SOCI

6.1 I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- soci fondatori: sono le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione; si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo;

-   soci ordinari: persone che si impegnano a pagare, per tutta la permanenze del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari: persone che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione e alla prosecuzione dell'attività dell'associazione; la qualifica di socio onorario viene riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo e può comportare l'esonero dal versamento delle quote annuali.

6.2 L' ammissione di ciascun socio dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo; la domanda di ammissione dovrà essere presentata in forma scritta; qualora il Consiglio Direttivo ritenga inadeguato il profilo rispetto ai valori dell’associazione potrà respingere la domanda indicando tale motivazione a sostegno del diniego; contro la delibera del Consiglio è ammesso ricorso all'assemblea dei soci che dovrà essere convocata entro novanta giorni dal consiglio che ne sia richiesto.

 

ART.7- OBBLIGHI DEI  SOCI

I soci hanno l'obbligo di:

- versare l'importo della quota associativa annua nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ed indicata nel Regolamento dell’Associazione;

- osservare le disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti interni  e nelle deliberazioni approvati dagli organi preposti;

- rispettare le norme deontologiche derivanti dall'appartenenza all'Associazione.

       

ART.8- RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Il rapporto associativo si interrompe per recesso, decadenza, esclusione, morte del socio.

Recesso: è ammesso in forma scritta con preavviso da comunicarsi al Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima;

Decadenza: il socio decade quando viene a mancare il legame con il  settore della vite o nel caso in cui il socio venga accusato di qualsivoglia reato contro le persone o il patrimonio; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo;

Esclusione: il socio viene escluso nel caso in cui tenga un comportamento difforme rispetto a quanto previsto dallo statuto, dai regolamenti o dalle delibere assunte dagli organi preposti che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione; l'esclusione viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa  o contributo non può essere oggetto di rivalutazione.

In ogni caso di recesso, decadenza o esclusione il socio non ha diritto al rimborso della quota associativa versata e deve comunque versare le quote ordinarie dell'esercizio in corso quando viene meno il rapporto associativo.

 

ART.9 -ENTRATE E PATRIMONIO DELL' ASSOCIAZIONE

Le entrate  dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali ordinarie versate dai soci;

- eventuali quote associative suppletive fissate dal Consiglio Direttivo una tantum per temporanei fabbisogni di liquidità;

- eventuali quote supplementari o contributi specifici fissati dal Consiglio Direttivo a carico dei soci, in funzione delle maggiori o diverse utilità prestate dall'Associazione ai medesimi, nel rispetto ed in attuazione degli scopi istituzionali;

- rimborsi;

- sovvenzioni e/o contributi derivanti da specifiche normative comunitarie, nazionali e regionali e contributi di qualsiasi provenienza;

- eventuali proventi derivanti da attività commerciali svolte in conformità agli scopi dell'associazione e nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa fiscale vigente in materia di Enti Associativi ed Enti non commerciali;

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;

- donazioni, liberalità e lasciti, effettuate anche da parte di terzi;

- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

ART.10- PRESTAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

I soci con il versamento della quota associativa possono beneficiare gratuitamente di parte delle attività culturali svolte dall'associazione.

Viene prevista la possibilità per i soci di fruire di corsi, seminari ed altre iniziative culturali, organizzate dall'associazione in aderenza ed attuazione degli scopi statutari, dietro versamento di quote supplementari o corrispettivi specifici da parte delle socie stesse.

Le modalità di fruizione delle varie prestazioni verrà stabilita con specifico regolamento interno.

 

ART.11- ESERCIZI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Gli esercizi sociali dell'Associazione vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere per ogni esercizio il rendiconto economico-finanziario, accompagnato da una relazione redatta dal medesimo.

Il rendiconto e la relazione dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovranno essere depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

In caso di motivato impedimento, l'assemblea per l'approvazione del rendiconto potrà tenersi al massimo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo deve redigere inoltre un bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

Per il primo anno di attività dell'associazione l'esercizio va dalla data di costituzione dell'Associazione fino al 31 dicembre; entro il 20 Ottobre 2015 il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio preventivo del primo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Ottobre dell'esercizio in corso e dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i soci, almeno 8 giorni prima della data fissata per la convocazione.

 

ART.12 -ORGANI E CARICHE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Collegio dei Probiviri;

- il Revisore o Collegio dei Revisori;

tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute, regolarmente documentato e autorizzato di volta in volta dal  Consiglio Direttivo. Può essere ammessa la remunerazione dei revisori in relazione all'impegno professionale assunto.

                                        

ART.13- ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea dei soci è lo strumento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; ciascun socio ha diritto di partecipare all'assemblea ed ha diritto ad un voto, indipendentemente dal valore della quota, purchè in regola con il versamento della quota associativa; ciascun socio può delegare un altro socio; ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

 

L' assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

13.2 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci;

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo, nomina il Revisore o il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva eventuali regolamenti interni;

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita qualunque si il numero dei soci presenti in proprio o per delega e delibera a semplice maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

13.3 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e su questioni rilevanti per la vita dell'Associazione ( es. proroga, modifica, scioglimento).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei soci iscritti ed in regola con il versamento delle quote associative, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita nel caso siano presenti in proprio o per delega almeno un terzo dei soci e delibera a semplice maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

13.4 Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con lettera raccomandata, con e-mail di posta elettronica con richiesta di conferma di lettura, con email di posta elettronica certificata o con fax, al domicilio dei soci da loro comunicato, contenente luogo, data e ora, sia della prima che della seconda convocazione (che deve tenersi in un giorno diverso dalla prima) e ordine del giorno, spedite almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Delle delibere dell'Assemblea  deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale da trascrivere poi sul registro dei verbali dell'Assemblea.

 

ART.14- CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 5 ed un massimo di 7, eletti dall' Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e può essere riconfermato per ulteriori  3 anni.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente il quale nomina un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; la legale rappresentanza e la firma spettano al Presidente o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

Il Presidente può conferire agli altri membri del Consiglio Direttivo o a singoli soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente, almeno 2 volte l'anno; è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; delle delibere del Consiglio Direttivo  deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale da trascrivere poi sul registro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha, tra gli altri , i seguenti compiti:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;

- predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;

- stabilire gli importi delle quote associative;

- delibera su ogni tipo di iniziativa volta ad attuare lo scopo associativo;

- provvede alla sostituzione per cooptazione dei Consiglieri venuti a mancare.

 

ART.15 -COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri, obbligatorio al raggiungimento di un numero di soci pari a 500 (cinquecento)  viene nominato dall'Assemblea, è composto da tre membri, che possono anche non essere soci dell'Associazione,  dura in carica tre anni.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione.

Compito del Collegio dei Probiviri è quello di vigilare sull'applicazione e l'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, dirimere eventuali contrasti sorti all'interno dell'Associazione.

L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere richiesto sia dal Consiglio Direttivo che dal singolo socio, in quest'ultimo caso previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il giudizio del Collegio dei probiviri è insindacabile.

In ogni caso il giudizio dei probiviri non esclude il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

 

ART.16- REVISORE O COLLEGIO REVISORI

L' Assemblea, quando il patrimonio dovesse superare il valore di euro 100.000,00 (centomila/00) può nominare un Revisore o un Collegio di Revisori.

Il Revisore o i membri del Collegio dei Revisori devono essere soggetti abilitati per Legge all'esercizio della revisione legale.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori hanno il compito di :

- esaminare i bilanci preventivo e consuntivo;

- compiere le verifiche necessarie ad assicurarsi del regolare andamento della gestione contabile, finanziaria ed amministrativa dell'Associazione;

- esercitare la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e sull'osservanza delle leggi e del presente statuto.

L'organo di revisione relaziona normalmente il Consiglio Direttivo e annualmente l'Assemblea in occasione della riunione per l'approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo.

 

ART.17- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell' Associazione il patrimonio residuo dopo la fine della liquidazione saranno devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 c.190 L.23/12/1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART.18- DISPOSIZIONI DI LEGGE

All'Associazione si applicano i principi di democraticità, parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo, eleggibilità libera degli organi amministrativi, diritto di voto, voto singolo, sovranità dell'Assemblea dei soci, pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei rendiconti economico-patrimoniali annuali.

                                              

ART.19- NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni civilistiche e fiscali vigenti in materia di Associazioni ed Enti non commerciali.

Montecalvo Versiggia, lì 15/10/2015                                

 

Firma del legale rappresentante

Il Presidente  Valeria Fasoli       

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